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Il Dipartimento tecnologie di sicurezza dell`INAIL ex-ISPESL ha pubblicato su internet la “Guida tecnica per la scelta, l`uso e la manutenzione degli ancoraggi“.

La legislazione in materia di ancoraggi nel settore delle costruzioni, sia sotto il punto di vista di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro sia sotto il profilo tecnico, non e` mai stata organica: tali sistemi, infatti, possono essere classificati secondo la direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE, recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/93; secondo la direttiva DPI 89/686/CEE, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 475/92; secondo le norme tecniche (come la UNI EN 795) e secondo alcune circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ancoraggi dei ponteggi), mentre per altri sistemi ancora non esiste alcun riferimento normativo. Lo scopo della guida e` pertanto quello di fare chiarezza.

Il link dal quale e` possibile scaricare la guida e` il seguente: http://www.ispesl.it/sitoDts/Linee_guida/Guidancoraggi.pdf.

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato sulla base della delega contenuta nell’articolo 1, comma 30, della legge n. 247/2007 e nell’art. 46 della legge n. 183/2010. Il testo è stato emanato al termine di un iter procedimentale che ha visto coinvolte, a vario titolo, oltre alle Commissioni parlamentari a ciò deputate, le parti sociali e la conferenza Stato – Regioni.

Il provvedimento entrerà in vigore il 25 ottobre 2011.

Per quanto concerne i benefici previdenziali per lo svolgimento dei lavori usuranti, per segnalare che, con la lettera circolare n.418/11, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno rinviare a data da destinarsi il termine per inoltrare la comunicazione ex art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 67/11, in materia di esecuzione di lavoro notturno, durante l`anno 2010.

La proroga del citato termine, inizialmente individuato nella data del 30 settembre 2011, si e` resa necessaria in quanto ad oggi non e` stato ancora emanato il decreto ministeriale attuativo del suddetto decreto, ne`, tantomeno, predisposta la relativa modulistica per effettuare la comunicazione.

 

E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell`articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122“, che sara` in vigore dal 7 ottobre 2011.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo studio n. 325-2011/C relativo alle modifiche che sono state apportate al DPR 380/2001 (Testo unico edilizia) ad opera del decreto legge 40/2010, convertito nella legge 73/2010 e successivamente dal decreto legge 70/2011 cd. Decreto sviluppo, convertito nella legge 106/2011.

In particolare, lo studio affronta le problematiche legate alla commerciabilita` dei fabbricati e le competenze del notaio, operando una ricognizione della disciplina dell`attivita` edilizia e dei relativi titoli abilitativi richiesti, distinguendo tra attivita` completamente liberalizzate, opere soggette a semplice comunicazione (CIL), interventi per i quali e` possibile presentare una segnalazione certificata di inizio attivita`, nonche` opere soggette a Super-Dia e permesso di costruire.

 

L`art. 1, comma 51, della legge n.247/2007, relativamente all`applicazione dello sconto dell`11,50% in edilizia, stabilisce che, decorsi 30 giorni dal termine (31 luglio di ciascun anno) per l`emanazione del decreto interministeriale di cui all`art. 29 della L. n.341/95, le imprese edili possono utilizzare la riduzione contributiva nella misura fissata per l`anno precedente, salvo conguaglio.
In virtu` del meccanismo automatico di applicazione dell`aliquota dell`anno precedente e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto, le imprese interessate potranno calcolare l`importo del beneficio gia` con riferimento al mese di settembre 2011 da applicare sulle denunce del mese di ottobre.  Con rifermento all`iter legislativo, fonti ministeriali confermano che, attualmente, il testo del decreto, gia` sottoposto alla sottoscrizione del Ministero dell`Economia e Finanze, manchi della sola firma della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e della successiva registrazione della Corte dei Conti.

 

Sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sono state pubblicate:

  • la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (detrazione del 55%),  aggiornata al mese di luglio 2011, alla luce delle ultime modifiche all`applicabilita` dell`agevolazione, introdotte dal cd. “Decreto sviluppo“ e dalla “Manovra correttiva“.

Tra le principali novita la conferma dell`eliminazione, dal 14 maggio 2011, dell`obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera, stabilito a pena di decadenza dal beneficio, in analogia con quanto già previsto ai fini della detrazione del 36%.

  • la Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», aggiornata sempre al mese di luglio 2011, che fa il punto sulle novita` in materia di detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, in vigore fino al 31 dicembre 2012 (art.2, commi 10-11, legge 191/2009).

Tra le principali novita` dell`ultimo anno, la Guida segnala l`eliminazione degli obblighi di invio della Comunicazione preventiva dei lavori e di indicazione in fattura del costo della manodopera, e la riduzione della ritenuta al 4%, operata sui bonifici.

In seguito al Dlgs 121/2011 che ha apportato alcune importanti modifiche al Testo Unico Ambientale, le aziende operanti nel settore dell’edilizia che producono solo rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione e li trasportano in conto proprio a recupero/smaltimento (previa iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 c.8 del Dlgs 152/2006) non saranno più obbligate alla tenuta del registro cartaceo di carico e scarico, né come produttori (come già chiarito da tempo) né come trasportatori di rifiuti.

Ricordiamo che tale obbligo era stato introdotto dal Dlgs 205/2010 per le imprese che non avessero aderito volontariamente al sistema Sistri, e sarebbe dovuto diventare operativo a decorrere dal 2 settembre 2011.

Il Servizio Ambiente di Confindustria La Spezia è a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario – telefono 0187 – 725222.

La Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2011 ha pubblicato il Decreto ministeriale 27 maggio 2011, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, ha rideterminato la misura del tasso di interesse di mora, nonche` il relativo periodo di vigenza, da applicarsi nei pagamenti in conto e sulla rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell`articolo 133 del Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture (D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

La nuova misura degli interessi moratori, che sostituisce quella del 4,28%, stabilita per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, con D.M. 14 giugno 2010, e` ora fissata al 4,08%, per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

 Si allega l`elenco delle variazioni succedutesi dal 1962 ad oggi.

Completamente escluse dalla “cedolare secca“ le locazioni di abitazioni effettuate da titolari di reddito d`impresa e da societa` di persone, ivi comprese le societa` semplici. Questo uno dei chiarimenti contenuti nella Circolare n.26/E del 1° giugno 2011, con la quale l`Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull`applicazione della “cedolare secca“ sugli affitti di abitazioni, introdotta, dal 2011, dall`art.3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e divenuta pienamente operativa con l`emanazione del Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011. Come noto, l`istituto consente di “sottrarre“ il reddito da locazione dall`ordinario prelievo Irpef, comprensivo delle relative addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un`imposta “secca“, con aliquota del 21% per i contratti a canone libero e del 19% per quelli a canone concordato. Tra le precisazioni fornite con la C.M. 26/E/2011, assume particolare rilevanza, per le imprese, l`interpretazione restrittiva resa dall`Agenzia delle Entrate in merito all`ambito soggettivo. Al riguardo, infatti, nel ribadire che l`opzione per la “cedolare secca“ puo` essere esercitata soltanto dal locatore, persona fisica, che possieda l`abitazione in qualita` di proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, l`Amministrazione esclude perentoriamente tale possibilita` per le locazioni:
- effettuate da societa` di persone, ivi comprese quelle poste in essere dalle societa` semplici;
- effettuate da imprenditori o lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedano in locazione l`immobile abitativo ai propri dipendenti.

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