L`art. 1, comma 51, della legge n.247/2007, relativamente all`applicazione dello sconto dell`11,50% in edilizia, stabilisce che, decorsi 30 giorni dal termine (31 luglio di ciascun anno) per l`emanazione del decreto interministeriale di cui all`art. 29 della L. n.341/95, le imprese edili possono utilizzare la riduzione contributiva nella misura fissata per l`anno precedente, salvo conguaglio.
In virtu` del meccanismo automatico di applicazione dell`aliquota dell`anno precedente e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto, le imprese interessate potranno calcolare l`importo del beneficio gia` con riferimento al mese di settembre 2011 da applicare sulle denunce del mese di ottobre. Con rifermento all`iter legislativo, fonti ministeriali confermano che, attualmente, il testo del decreto, gia` sottoposto alla sottoscrizione del Ministero dell`Economia e Finanze, manchi della sola firma della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e della successiva registrazione della Corte dei Conti.